Art. 4.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato complessivamente in 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede a carico delle risorse previste dall'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come da ultimo incrementate ai

 

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sensi dell'articolo 1, comma 177, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.